Il whistleblowing è uno strumento che permette, alle persone che lavorano in un'azienda pubblica o privata, di segnalare in forma anonima una violazione “di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato” (articolo 1, comma 1 del D.Lgs. 24/2023).
Con il Dlgs 24/2023 è previsto l’obbligo di attivare un canale di segnalazione avente come oggetto comportamenti, atti e omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato. Esempi di segnalazioni possono essere illeciti amministrativi, contabili civili o penati, condotte rilevanti in base al Dlgs 231/2001 oppure illeciti negli ambiti: terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. La nostra piattaforma protegge la riservatezza dell’identità e i dati personali di chi denuncia condotte illecite.
Segnalazione interna: la comunicazione, scritta o orale, viene presentata tramite un apposito canale interno all'organizzazione pubblica o privata. Questo canale di segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, di quella coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto e alla relativa documentazione;
segnalazione esterna: la comunicazione, scritta o orale, avviene tramite un canale esterno, attivato dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e che sappia garantire le tutele di riservatezza menzionate al punto precedente;
divulgazione pubblica: vengono rese di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici, o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La persona segnalante beneficia della protezione prevista dal decreto solo nel caso in cui: sia stata effettuata una segnalazione interna o esterna, cui non è stato dato riscontro sulle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; la persona segnalante ha un fondato motivo per ritenere che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere un seguito efficace (es. per il rischio di prove occultate o distrutte).